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-Le obbligazioni sono titoli di credito nominativi o al portatore che la società emette per non ricorrere all’emissione di nuove azioni e aumentare il capitale sociale.
-I possessori di obbligazioni non sono considerati soci ma il risparmiatore che possiede queste obbligazioni ha solo un diritto di credito.
-L’ammontare delle obbligazioni non deve superare il doppio del capitale sociale.
-L’emissione di obbligazioni deve essere deliberata dagli amministratori se la legge o lo statuto non dispongono diversamente
-L’organizzazione degli obbligazionisti si articola in due organi: assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune degli obbligazionisti.
-L’assemblea delibera la nomina o la revoca del rappresentante comune; le modificazioni delle condizioni del prestito, la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e il relativo rendiconto, gli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
-Il rappresentante da esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, rappresenta gli obbligazionisti nelle procedure concorsuali della società, assiste all’assemblea dei soci, tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società.

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